SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Puoi avviare subito un’impresa o un cantiere, grazie alle procedure semplificate dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
Il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è uno sportello che nasce per semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese, per aiutare coloro che vogliono avviare un'attività produttiva.
Secondo la Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n.1 del 2008, art 4 comma 5, e dalla Legge Regionale 21 giugno 2010, n.11, Il Suap è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. Per impianti produttivi si intendono gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.
Il procedimento unico si avvia tramite la presentazione al Suap di una DUAAP (Dichiarazione Autocertificativa Unica Attività Produttive) con allegati e moduli necessari, scaricabili dal sito www.sardegnasuap.it alla voce modulistica. Con la presentazione della DUAAP e la vidimazione del Suap, è consentito:
IMMEDIATO AVVIO A ZERO GIORNI In tutti i casi in cui la pratica abbia per oggetto il solo esercizio dell’attività e non comporti valutazioni tecniche di tipo discrezionale. Anche nei casi in cui la norma prevede una comunicazione o SCIA, compresi gli interventi edilizi minori precedentemente soggetti alla DIA edilizia.
IMMEDIATO AVVIO A 20 GIORNI Quando è previsto un intervento edilizio precedentemente soggetto a concessione edilizia. Il titolo abilitativo diviene efficace decorsi i venti giorni dalla vidimazione della DUAAP.
CONFERENZA DI SERVIZI
Per ottenere il titolo abilitativo è necessario attendere il provvedimento finale della Conferenza di servizi (di solito si conclude entro un mese), quando la pratica comporta verifiche di natura discrezionale, quindi non con una automatica applicazione di norme, inerenti le seguenti materie previste dall’art. 1 comma 24 della L.R. n. 3/2008:
a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);
c) alla verifica ambientale, alla valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa;
e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento; g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43.
Secondo la Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n.1 del 2008, art 4 comma 5, e dalla Legge Regionale 21 giugno 2010, n.11, Il Suap è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. Per impianti produttivi si intendono gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.
COME PRESENTARE LA PRATICA
Il procedimento unico si avvia tramite la presentazione al Suap di una DUAAP (Dichiarazione Autocertificativa Unica Attività Produttive) con allegati e moduli necessari, scaricabili dal sito www.sardegnasuap.it alla voce modulistica. Con la presentazione della DUAAP e la vidimazione del Suap, è consentito:
IMMEDIATO AVVIO A ZERO GIORNI In tutti i casi in cui la pratica abbia per oggetto il solo esercizio dell’attività e non comporti valutazioni tecniche di tipo discrezionale. Anche nei casi in cui la norma prevede una comunicazione o SCIA, compresi gli interventi edilizi minori precedentemente soggetti alla DIA edilizia.
IMMEDIATO AVVIO A 20 GIORNI Quando è previsto un intervento edilizio precedentemente soggetto a concessione edilizia. Il titolo abilitativo diviene efficace decorsi i venti giorni dalla vidimazione della DUAAP.
CONFERENZA DI SERVIZI
Per ottenere il titolo abilitativo è necessario attendere il provvedimento finale della Conferenza di servizi (di solito si conclude entro un mese), quando la pratica comporta verifiche di natura discrezionale, quindi non con una automatica applicazione di norme, inerenti le seguenti materie previste dall’art. 1 comma 24 della L.R. n. 3/2008:
a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);
c) alla verifica ambientale, alla valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa;
e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento; g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43.
GUIDA AL PROCEDIMENTO UNICO scarica la guida (file pdf)